Statuto Sociale dell'Associazione Sportiva
Kung-fu Chang " LAO KUAN"
Denominazione - Sede - Scopo
Art.1 - Denominazione
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata - Associazione Sportiva Kung Fu Chang “LAO KUAN“ – in sigla A.S.K.C. LAO KUAN con sede in Arco (TN) in viale Stazione n. 3/d.
Art.2 - Scopo
L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, in particolare la pratica, lo sviluppo e la diffusione delle arti marziali tradizionali cinesi della scuola del M° CHANG DSU YAO, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive idonee al conseguimento dello scopo sociale. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali, dall'obbligatorietà di un rendiconto.
Art.3 - Affiliazione
L’Associazione aderisce all’U.S. ACLI, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Settore Kung Fu.
Art.4 - Sezioni
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Patrimonio sociale ed esercizi sociali
Art.5 - Mezzi finanziari
Le entrate sono costituite da: a) Quote associative dei soci; b) Quote mensili dei soci; c)Eventuali contributi del CONI, della Federazione, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere.
Art.6 - Anno Sociale
L’esercizio finanziario chiude il 30 settembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo ed entro tre mesi il rendiconto preventivo del successivo esercizio; il rendiconto dell’esercizio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.
Soci
Art.7 - Soci
Soci dell’Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione; b) Soci ordinari: coloro che pagano la quota associativa e la quota mensile stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art.8 - Domanda di ammissione
Tutti coloro che intendano fare parte dell’Associazione devono redigere domanda scritta e controfirmata dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale garantisce dei requisiti del presentato. Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate, o respinte dal Consiglio Direttivo.
Art.9 - Obblighi dei Soci
Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale e la quota mensile di cui all’art. 5 lett. a) e b) del presente Statuto. La quota associativa e i contributi non sono rivalutabili ed intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art.10 - Diritti dei Soci
I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell’Associazione. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
Art.11 - Dimissioni e decadenza dei soci
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota dovuta, la quale viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, e per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Il socio radiato non può più essere riammesso. Il socio che intenda dimettersi deve presentare per iscritto le proprie dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, in caso contrario sarà considerato socio anche per l’anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione. Dalla data di notifica delle dimissioni il socio è liberato dagli impegni assunti con l’appartenenza all’Associazione, fermo restando l’obbligo di regolare ogni eventuale pendenza sussistente fino alla data di notifica delle dimissioni.
Art.12 - Partecipanti
Sono “partecipanti” coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell’associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa associazione.
Organizzazione Associativa
Art.13 - Organi sociali
Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea generale dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c)Il Presidente.
Art.14 - Assemblea
L’Assemblea generale è sovrana. Essa si riunisce almeno una volta l’anno al termine della stagione sportiva, su convocazione del Consiglio Direttivo a mezzo consegna a mano, posta ordinaria, elettronica, lettera A.R., fax o telegramma, per deliberare: a) Sulla relazione annuale del Presidente dell’Associazione; b) Sul rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione; c) Sulla elezione del Presidente dell’Associazione e degli organi direttivi ed amministrativi; d) Sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo; e) Sullo scioglimento dell’Associazione. f) In via straordinaria delibera in materia di approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. L’Assemblea generale dei soci viene convocata sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci.
Art.15 - Diritto di partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale e mensile d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all’art 2532, secondo comma, c.c.
Art.16 - Validità assembleare
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art.17 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei Soci della gestione sportiva dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea generale dei soci. Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, dal Segretario e di altri 3 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni. Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.18 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva sociale, amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito per Statuto.
Art.19 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) Sull’ammontare della quota associativa e della quota mensile; c) Predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea. d) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; e) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; f) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; g)Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art.20 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonchè in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Cura, altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Art.21 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.22 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art.23 - Il rendiconto economico-finanziario
Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione
Durata e scioglimento
Art.24 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria con approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, seconde le nome del Codice Civile. Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Controversie
Art.25 - Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art.26 - Norma finale
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione o Ente Nazionale di appartenenza di cui all’Art. 2 del presente Statuto e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.